Art. 3.

      1. I comuni possono costituire raccolte delle documentazioni storiche e tecniche, nonché delle testimonianze di diffusione e di apprezzamento dei prodotti dei loro territori. Gli elementi più significativi sono trascritti nel registro delle DeCO, al quale sono iscritti le aziende ed i privati cittadini che effettuano le produzioni tradizionali, con ogni notizia utile alla individuazione delle speciali caratteristiche dei prodotti, della localizzazione e dell'estensione della zona di produzione, dell'epoca nella quale la stessa risulta iniziata, ad opera di chi e da chi è proseguita.
      2. Nel registro delle DeCO ciascun produttore può essere distinto con un numero progressivo.
      3. L'iscrizione nel registro delle DeCO avviene dopo aver acquisito il parere favorevole della commissione di cui all'articolo 2, comma 2, ed è certificata, a richiesta dell'interessato, con le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 1, comma 2.
      4. Il regolamento definisce altresì le condizioni da osservare per apporre sul contenitore del prodotto il riferimento all'iscrizione nel registro dei prodotti tradizionali del comune.